Sottotetto

SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  Sez. III, N° 14160 del 27/10/2000

In mancanza di un titolo che consenta di determinare la proprietà del bene, si presume  la comunione del bene qualora esso per le sue caratteristiche è considerato utilizzabile da tutti i condomini.  Tale principio è valido anche nel caso di un vano sottotetto utilizzato da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano.

Presunzione di parti comuni e assenza di titolo contrario   Cassazione civile , sez. II, sentenza 16/04/2007 n° 9093 
In mancanza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo, la destinazione all'uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell'edificio comune, risultante dall'attitudine funzionale del bene al servizio dell'edificio, considerato nella sua unità, e al godimento collettivo, fanno presumere la condominialità, a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi.

Non costituisce pertinenza dell'abitazione sottostante il sottotetto che può essere utilizzato come vano autonomo
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 14/09/2005, n. 4744
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte al sottetto di un edificio condominiale, in mancanza di titolo idoneo (può considerarsi pertinenza dell’appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria), si applica la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado che, accertata la comunione del sottotetto, aveva annullato il permesso di costruire per ristrutturare e sopraelevare l’unità rilasciato ai condomini dell'ultimo piano senza il necessario consenso degli altri condomini.

Trasformazione del sottotetto: indennità di sopraelevazione
Cassazione civile Ordinanza 07/06/2005, n. 11857
La Cassazione con l’ordinanza n. 11857/2005 del 7 giugno 2005 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di stabilire in quale ipotesi la trasformazione del sottotetto in locali abitabili determini l’obbligo di corrispondere l’indennità di sopraelevazione.
La giurisprudenza di legittimità si è generalmente orientata nel senso che, opere siffatte, vanno considerate come “nuovi piani o nuove fabbriche” ai sensi dell’art. 1127 c.c. Da tale indirizzo si è però ultimamente discostata la S.C. con la sentenza n. 6643/2000 secondo la quale l’innalzamento di un preesistente sottotetto, contenuto nei limiti del suo perimetro, non comporta l’obbligo di pagamento dell’indennità, in quanto l’art. 1127 c.c. non si riferisce ad ogni caso di sopraelevazione, intesa come pura e semplice costruzione oltre l’altezza precedente del fabbricato, bensì solo al caso di costruzione di uno o più piani sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente.

 

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