Uso (abuso) dei beni comuni condominiali

L'uso frazionato della cosa comune a favore di uno dei comproprietari
Cass. Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429
L'uso frazionato del bene comune a favore di uno dei comproprietari, può essere consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione solo se l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri.
Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta trattandosi di beni immobili.

Ottimo sunto con indicazioni giurisprudenziali e Codicistiche

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