Spese postali per i condòmini
Mancando riferimenti certi circa il modo di attribuzione delle spese, ci si affida alle sentenze dei giudici, ma anche qui vi sono pareri contrastanti, ecco due esempi:
L'individuazione della notevole entità delle spese, agli effetti del
comma quarto dell'art. 1136 cod. civ. , deve ritenersi affidata alla
discrezionale valutazione del giudice di merito, rispetto alla quale
il criterio della proporzionalità tra spesa e valore dell' edificio,
e la ripartizione di tale costo tra i condomini, configurano non un
vincolo, bensi' un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel
senso della possibilità per il giudice di tenere conto, nei casi
dubbi, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè dell' ammontare
complessivo dell' esborso occorrente per la realizzazione delle
opere, anche del rapporto tra tale costo, valore dell' edificio ed
entità della spesa ricadente sui singoli condomini.
Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative
all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle
spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i
condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate
«ad personam».
Trib. di Napoli, 29/11/2003, n. 12015
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