Anticipazione della nuova legge sul condominio

Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza n. 9148/2008 dep 8.4.2008 -  Condominio, solidarietà, inquilini, terzi creditori, civile                                         Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno. Per concludere, la soluzione, prescelta secondo i rigorosi principi di diritto che regolano le obbligazioni contrattuali comuni con pluralità di soggetti passivi, appare adeguata alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla realtà economica e sociale del condominio negli edifici. Per la verità, la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l'amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi; ma appare preferibile il criterio della parziarietà, che non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore. Allo stesso tempo, non si riscontrano ragioni di opportunità per posticipare la ripartizione del debito tra i condomini al tempo della rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento."        Qui il testo integrale della preziosa sentenza.

Ritorna la solidarietà passiva in condominio, dopo un breve periodo di scomparsa.  Cassazione, Sez. II Civ, sentenza n. 14813, del 24/04/2008   
Con la sentenza 14813/2008, udienza del 24 aprile, la Corte di Cassazione ha dichiarato corretto il principio applicato dal giudice di pace di Roma «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice Civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori», dopo che appena sedici giorni prima, le Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 dell'8 aprile 2008 avevano scelto l'indirizzo minoritario della parziarietà delle obbligazioni condominiali.

Corte d'Appello di Roma sez.II sentenza del 4 giugno 2002 n. 2162 che definisce parziaria e non solidale l'obbligazione di ciascun condomino per obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi  Con questa sentenza la Corte d'Appello di Roma sembra innovare rispetto ad una più che decennale giurisprudenza che applicava ai singoli condomini, rispetto alle obbligazioni assunte dal Condominio nei confronti di terzi, il principio di cui all'articolo 1294 c.c. Infatti la Corte sostiene che in forza del disposto di cui agli articolo 1118 e 11223 c.c. l'obbligazione di ciascun condomino per debiti di natura condominiale verso terzi ha natura parziaria e non solidale. Da ciò deriverebbe, fatta salva un'approfondita lettura della intera sentenza, che i creditori del condominio non potranno più agire per l'intero credito nei confronti di uno o più condomini ma pretendere, sempre ai sensi dell'articolo 1294 c.c., il pagamento della loro quota di debito rapportata alla misura della loro quota di proprietà. La natura parziaria e non solidale dell'obbligazione di ciascun condomino per le obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi emerge dall'applicabilità anche nei confronti di questi ultimi delle disposizioni contenute negli articoli 1118 1123 c.c. in tema rispettivamente di misura del diritto dei singoli sulle cose comuni e criterio di ripartizione delle spese. Va, comunque, precisato che la Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha ribadito il principio in forza del quale i condomini sono legati da un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'articolo 1294 C.c.( sez.II 23 02 1999 n. 1510). Il condomino può essere escusso per l'intero debito del condominio da parte di un terzo nei cui confronti è condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di essi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi. (Sentenza precedente contraria  Cassazione Civile sez. II 27 09 1996)

Spese condominiali anticipate dall'amministratore - Rimborso da parte del singolo condomino 
Tribunale di Torino, 28/09/2001 n. 7938
Per il rimborso delle anticipazioni effettuate, l'amministratore cessato dalla propria carica non può rivolgersi ad uno dei condomini per il pagamento dell'intero, bensì deve rivolgersi ad ogni singolo condomino inadempiente, facendo valere la responsabilità di ciascuno pro quota.

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