Poiché nel nostro Paese mancano
norme di legge circa l'isolamento acustico e i rumori
ammissibili nelle abitazioni, la giurisprudenza, necessitata a
supplire alla carenza legislativa, ha elaborato, al fine di
stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un
criterio comparativo-relativo che "determina" come punto di
riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le
immissioni che lo superano di oltre 3 dB. Poiché il decibel,
unità di misura dell'intensità del suono, ha scala logaritmica,
il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo
comporta un raddoppio della intensità del rumore e significa che
la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può
superare il rumore di fondo.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351,
Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch.
Loc. e Cond.1993, 496.
Condominio, disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone: devono incidere sulla tranquillità pubblica, per essere
penalmente rilevanti, il rumore e gli schiamazzi vietati.
Tribunale di Caltagirone Sezione Penale - Sentenza n. 641/02
R.S.del 13/12/2002
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere
penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità
pubblica – essendo l’interesse specificatamente tutelato dal
legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto
della pubblica quiete – di guisa che gli stessi debbono avere la
potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di
persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono
lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste
allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un
appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad
altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta
abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale
ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero
indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può
costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di
risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione
penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n.
1406).
Suprema Corte, Cass. pen., sez. I, 19/04/2001, “Rispondono
del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. un uomo
e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in
ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi
nel cortile di un edificio condominiale”.
Risarcibile chi non dorme per
il cane che abbaia (Cassazione 26107/2006)
Chi
non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani
ha diritto ad un risarcimento. Lo ha stabilito la Settima
Sezione Penale della Corte di Cassazione, che hanno accordato un
risarcimento di mille euro ad un signore di Catania che,
certificati medici alla mano, aveva dimostrato che il continuo
abbaiare, anche di notte, dei due cani del vicino, avevano
impedito il suo riposo. La Suprema Corte ha in proposito
sottolineato che “il ridotto ambito delle molestie non esclude
la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso
in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”,
considerato che, oltretutto, “l’abbaiare di cani, specialmente
di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il
riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle
vicinanze della fonte del rumore”.
Cani in
condominio: abbaiano troppo forte? Si paga anche se disturbano
un solo vicino
Cassazione – Sezione prima penale (up) –
sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241
Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e'
un solo vicino. A fare scattare la responsabilita' del
proprietario dell'animale, infatti, non e' ''l'effettivo
raggiungimento di plurime persone'', ma la ''potenzialita'
diffusiva'' dell'abbaiare dell'animale.
Contravvenzione all’articolo 659 Cp - Latrato dei cani, che di
giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete
delle persone (Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza
8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241)Cassazione – Sezione prima
penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241
Osserva Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale
dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo
659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre
alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità
dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce
lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che
sia il denunciante Santarnecchi, sia il teste Licciardi, avevano
confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei
propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il
riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto
diffusivo – al di là del concreto numero delle persone raggiunte
dai rumori molesti – che quindi integrava la contravvenzione
contestata. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il
Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della
motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte
sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di
media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo
Santarnecchi e non altri, come il confinante, che aveva deposto
in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da
altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della
lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente
rilevante.
Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione
contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine
era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata
generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna
localizzazione cronologica. Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la
contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo
raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte
rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto
dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità
diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente
idonea – al di là delle caratteristiche soggettive della
fattispecie – a disturbare le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti
dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in
questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della
“tranquillità” pubblici. Nel caso in esame, la sentenza
impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla
stregua del compendio testimoniale esaminato su tale
potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una
rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale
istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità.
Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi
contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di
indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa,
giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi
retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine
dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo.
Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori
statuizioni indicate nel dispositivo. PQM Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi
euro 1600 di cui euro 1200 per onorari.
Vicino rumoroso? anche un solo inquilino può farlo condannare
Cass. Sez. I penale, sentenza n° 41478
L'inquilino rumoroso che se ne infischia dei "richiami bonari"
del dirimpettaio la cui quiete viene turbata, può essere
condannato penalmente anche se la lamentela è partita da un solo
condomino. La rivoluzionaria sentenza riguarda il caso di un
salernitano, che era solito fare con i suoi cani "un gioco
induttivo del loro frequente abbaio" e suonare uno strumento
elettrico anche a tarda ora.
La Prima sezione penale ha convalidato la condanna del condomino
anche in ragione della "indifferenza" dell'inquilino rumoroso" a
qualsivoglia bonario richiamo", sottolineando "l'irrilevanza
della mancata proposizione di doglianza da parte di altri
condomini".
Sicché, "pur quando dell'evento di disturbo si sia lamentata
anche solo una persona, ben può ravvisarsi il reato di disturbo
allorché i rumori abbiano determinato oggettivamente, in ragione
della loro potenzialità diffusiva, una situazione tale da poter
recare disturbo ad una pluralità di soggetti".
Per questo motivo, invano è stato il ricorso dell'inquilino
rumoroso (già multato dal Tribunale di Salerno per il reato
previsto dall'art. 659 c.c.) in Cassazione facendo notare che il
"maggioritario indirizzo giurisprudenziale" prevede che in tema
di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, il
disturbo deve essere segnalato da una "pluralità di persone"
altrimenti si resta nell'illecito civile.
Inquinamento acustico e
potere regolamentare del comune
Cassazione , sez. I civile, sentenza 01.09.2006 n° 18953 Se
nessun ente locale può disapplicare le disposizioni della legge
n. 447/1995, introducendo, in specie, fuori dei casi
espressamente consentiti (v. l’articolo 6, comma 1, lettera h),
in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni
temporanee) valori limite di emissione o di immissione dei
rumori diversi e, comunque, inferiori rispetto a quelli
risultati dai decreti emanati a norma dell’articolo 3, comma 1,
lettera a) della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del Dpcm 14
novembre 1997), ciò non impedisce, tuttavia, ai comuni di
adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e
dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel
rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n. 447/1995, prenda
in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di
una certa sogli di rumorosità considerato, per presunzione
assoluta, come generativo di un fenomeno di inquinamento
acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione
del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge, ma i concreti effetti negativi
provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle
occupazioni o sul riposo delle persone e, quindi, sulla
tranquillità pubblica o privata. E' quanto stabilito dai
giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 1 settembre
2006, n. 18953. La disposizione di cui all’articolo 51 del
Regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per
l’appunto nell’ambito della disposizioni dianzi indicate:
inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quieto e sicurezza nel
centro abitato», e non già nel successivo Titolo V,
specificamente finalizzato alla «tutela dall’inquinamento
acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la
tranquillità degli abitanti del comune in confronto alla offese
concretamente recate tramite l’inopportuno impiego, nell’ambito
dall’«esercizio di locali da ballo», di «apparecchi per la
riproduzione o l’amplificazione del suono o delle voci o delle
attrazioni musicali o della esibizioni». E ciò a prescindere
dall’avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità
fissati dalla legge 447/95 e dal Dpcm 14 novembre 1997.
integrativo dell’autonoma violazione prevista dall’articolo 10
della legge statale, che nella specie non è stata infatti
contestata al ricorrente. Pertanto, non si trattava di
stabilire se fossero stati osservati i limiti massimi al
riguardo introdotti da detto Dpcm, né di compiere le rilevazioni
nelle località e con i criteri individuati dalle norma dianzi
indicate, tali da richiedere l’utilizzazione di appositi
apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore
generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosso idoneo a
determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica
avuto di mira dalla norma regolamentare. In tale prospettiva,
la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la
verifica circa la sussistenza dell’illecito sugli accertamenti
al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha
evidenziato come le casse acustiche posta nel parcheggio
antistante il parco acquatico ......, all’entrata dell’esercizio
di intrattenimento e svago ...... esercizio riconducibile al
novero dei locali da ballo agli affetti dell’articolo 51 del
regolamento diffondessero musica a volume tale da poter essere
udita, anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una
distanza di settanta metri, ossia fino all’incrocio, munito di
semaforo, tra le Vie Buonarroti e Padania (circostanza, questa,
peraltro incontestata), cosi da recare disturbo e molestia alle
vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza
inferiore a quella dell’accertamento.