Anche le aree private sono soggette al codice della strada

Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante.

Condominio: parcheggi abusivi su zone condominiali e danno ingiusto Giudice di pace Genova - sentenza 372/02 del 29/07/2002
Il Condominio ** I **, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per l’udienza del 29.01.2002 la ** S.r.l. per sentirla condannare, previo accertamento di sosta illegittima, al pagamento di un risarcimento. Si costituiva la convenuta che veniva autorizzata a chiamare in causa la ** S.r.l. Quest’ultima non si costituiva e veniva dichiarata contumace. L’istruttoria comprendeva l’escussione di testi e all’udienza del 06.06.2002, precisate le conclusioni, il giudice tratteneva a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’origine della causa è stata la sosta abusiva, nelle aree di parcheggio condominiali del Condominio ** I **, in zona al di fuori degli spazi previsti ed in modo da costituire potenziale intralcio e/o pericolo, del veicolo Smart, targato XX XXX XX, di proprietà della ** S.r.l. Il fatto si è verificato il 03.05.2001 con la rilevazione della sosta del veicolo de quo e, trascorso un ragionevole lasso di tempo, scattando fotografia, alla presenza di testimoni, attestante la data della violazione e la targa del veicolo. Vane la diffida e la richiesta di risarcimento relativa ai rilievi eseguiti, l’accertamento della proprietà, il costo del legale, quindi la citazione.
Il Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento sia fondata e meriti accoglimento: non vi sono incertezze circa la proprietà delle aree su cui la sosta abusiva è stata fatta, in zona non consentita per ragioni di sicurezza, secondo regole imposte dall’Autorità, e di potenziale pericolosità per la circolazione e l’uso delle dotazioni di sicurezza. La convenuta ha dimostrato che l’auto in questione, alla data dell’asserita violazione, risultava in locazione alla ** S.r.l., con contratto biennale dal 29.11.2000 al 29.11.2002. Conseguentemente la chiamata in causa di ** S.r.l. è intesa ad ottenere la dichiarazione che la ** S.r.l. sia tenuta a garantire e tenere indenne la convenuta ** S.r.l. Si rileva il comportamento della terza chiamata, rimasta contumace.
Considerato legittimo il risarcimento il Giudice tenuto conto anche dell’art. 113 c.p.c., stabilisce in Euro 180,00 l’entità dello stesso, rivalutazione e interessi inclusi a carico della convenuta.
La ** S.r.l. dovrà tenere indenne da tutte le somme che questa potrà essere condannata a sborsare per il fatto di cui è causa.
Le spese processuali, equitativamente liquidate in € 200,00, oltre I.V.A. e C.P.A., sono poste a carico della convenuta soccombente
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, secondo equità, dichiara tenuta e condanna la GE.FLO. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del Condominio ** I ** in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 180,00 a titolo di risarcimento ed € 200,00 oltre I.V.A. e C.P.A. a titolo di rimborso delle spese processuali. Genova, 30.06.2002

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