GARANZIA decennale del costruttore venditore
Condominio: responsabilità decennale anche per il direttore
dei lavori Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9316
Con la sentenza n. 9316/2007 la Cassazione ha specificato che la garanzia per
vizi costruttivi è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi
dell’art. 2946 c.c.. Va infatti esclusa l'applicazione dell'articolo 2226, comma
secondo, c.c. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell'adempimento
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività
esercitata (articolo 1176 c.c.) che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi.
L’amministratore dovrà, tuttavia, contestare in tempo utile le eventuali
problematiche verificate a fine lavori ma potrà avvalersi della prescrizione di
10 anni per intraprendere un’azione legale nei confronti del progettista e del
direttore dei lavori, ricorrendo anche dell’istituto dell’interruzione della
prescrizione stessa come previsto dall’art. 2943 c.c.
Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 117
Gravi difetti di costruzione - Infiltrazioni di acqua per carenze di
impermeabilizzazione - Responsabilità del costruttore - Garanzia a carico
dell'appaltatore. Tra i vari difetti di costruzione per i
quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669,
Codice civile, rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze
dell'impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera
menomandone il godimento.
Cass. 05/09/94 - n. 7651- appalto - autorimesse - parcheggi
- posti auto
Al tetto posto a copertura delle autorimesse esterne all'edificio condominiale -
svolgente, nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo e di
protezione delle unità sottostanti, ciascuna delle quali costituisce pertinenza
della proprietà esclusiva dei singoli condomini - è applicabile la presunzione
di comunione stabilita dall'art. 1117, n. 1, c.c. con la conseguenza che esso
costituisce, al pari del tetto dell'edificio condominiale, oggetto di proprietà
comune e che l'amministratore del condominio è legittimato ad esercitare le
azioni che lo concernono. (Nella specie, condanna del costruttore al rifacimento
della impermeabilizzazione o al rimborso per eseguirla direttamente). Qualora
una parte tenuta per legge alla garanzia per vizi, come l'appaltatore ed il
venditore, riconosca, sulla base del precedente impegno negoziale, la
sussistenza di vizi della prestazione eseguita ed assuma, in luogo
dell'obbligazione di garanzia rientrante nel contenuto dell'originario
contratto, l'obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale
parte un'obbligazione nuova ed autonoma (rispetto a quella di garanzia), non
soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del
contratto di appalto (art. 1667 c.c.) e da quello del contratto di vendita (art.
1495 c.c.), restando soggetta all'ordinaria prescrizione decennale
Difetti di costruzione
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza n° n. 8577 del 26 aprile
2005
In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre
cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti
propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione
degli elementi di fatto del caso concreto, l'indagine volta a stabilire se i
difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che
comporta la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella
posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformita' e
i vizi dell'opera.
Al giudice di merito spetta altresi' stabilire se le acquisizioni processuali
sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle
caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera
verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione
dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile,
bensi' accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed
accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo
considerevole nel tempo, sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile.
Cassazione, Sentenza n. 24143 del 20/11/2007, la garanzia decennale si applica esclusivamente alle ipotesi di nuova costruzione e non anche nei casi di intervento o modifica in un bene immobile già esistente.