Fondo di solidarietā per immobili da costruire

é stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge in oggetto, il testo č reperibile qui:

http://www.giustizia.it/decr_circ_min/decreti/dm020206.htm

Obbligo della fidejussione da parte del costruttore, ecco il decreto:

Decreto 31 ottobre 2006   GU 23/1/07 N. 18

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E FINANZE

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire;

Visto l′art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004,il quale detta principi e criteri direttivi per l′istituzione di un fondo di solidarietā a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l′apertura di procedura implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne′ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietā o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l′acquisto delle titolaritā di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

Visto l′art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del gestore del fondo, l′articolazione del fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e della modalitā di accesso ai contributi del fondo;

Visto l′art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2005, n. 210, istituisce il fondo di solidarietā per gli acquirenti degli immobili da costruire;

Visto l′art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che stabilisce i requisiti per l′accesso alle prestazioni del fondo;

Visto l′art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;

Visto l′art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che disciplina le modalitā di gestione del fondo;

Visto l′art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all′obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall'art. 2 del medesimo decreto;

Visto l′art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che, per la prima annualitā, fissa la misura del contributo obbligatorio nel quattro per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto, in particolare, l′art. 17, comma 4, del decreto legislativo20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, per le annualitā successive alla prima, la misura del contributo e stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006, recante istituzione del fondo di solidarietā per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;

Decreta:


Art. 1.
1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la misura del contributo obbligatorio previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e′ stabilito nella misura del cinque per mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione.
2. Il presente decreto sarā trasmesso ai competenti organi di controllo e sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il Ministro della giustizia Mastella
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

 

 

Home page