Detrazione del 55% e 65% per la riqualificazione energetica degli edifici

Disponibile tutta la documentazione ed i moduli per le richieste:

 

In base al DECRETO DEL FARE nell'ambito degli incentivi per il risparmio energetico, ritornano detraibili al 65% (per ora fino al 31.12.2013) da Irpef e Ires i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi. Riguardo il bonus ristrutturazioni, le misure antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno. È ritornato definitivamente obbligatorio allegare l'Ape, attestato di prestazione energetica, per vendite, donazioni o nuove locazioni.

 

Decreto di proroga detrazione per risparmio energetico al 65% fino al 31.12.2013 per le case e fino a Luglio 2014 per condomini

La nuova tabella allegata al decreto legge 31 maggio 2013:

 

 

Novità: DECRETO SEMPLIFICAZIONI Giugno 2012: Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse”. 3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Agenzia entrate RISOLUZIONE N. 244/E del 11 Settembre 2007

Notizie dell'ultima ora: Regioni più severe dello Stato sul risparmio energetico

 

DECRETO 11 MARZO 2008 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.

244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di

trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   

Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 chiarimenti sulla disciplina fiscale degli incentivi sui Pannelli Solari

Troppi errori nella richiesta di incentivo per pannelli solari fotovoltaici

Circolare definitiva con le norme operative ed i parametri e coefficienti imposti 31.05.2007

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/energia_clima/index.html 

Pannelli solari incentivi.htm   

circolare dal sito dell'ENEA

Decreto del governo 

Intervento dell'ANCE associazione nazionale costruttori edili

Isolamenti termici secondo il Decreto Legislativo 311 del 29.12.2006

Altre precise informazioni qui

Decreto Economia e Finanze e Sviluppo del 19 Febbraio 2007

Informazioni per la detrazione di climatizzatori a pompa di calore

Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazione e sull'Iva da applicare, Marzo 2008

Le risposte dell’Enea sulla detrazione fiscale del 55%       8/8/2008

Software per tutti i calcoli di trasmittanza nella riqualificazione energetica

Sì allo sconto anche se la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce l'intero impianto di riscaldamento

Agevolazione del 55 per cento anche in caso di vecchi edifici riscaldati da stufe e camini

Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazione e sull'Iva da applicare, Agosto 2009

Modulo di "prosecuzione lavori" da inviare all'Agenzia delle Entrate

Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate di Marzo 2011

 

Prorogata la detrazione fiscale del 55% fino al 31 Dicembre 2012

Con la modifica all’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono prorogate le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. È l'art. 4 (commi 1 - 3 e 5), del D.L. 201/2011, pubblicato in G.U. del 6 dicembre 2011, relativo alla “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”,  che ha portato "a regime" la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questa  norma è inserita nel nuovo art. 16-bis del TUIR, che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Dal 2011 la detrazione del 55% viene suddivisa in 10 anni anziché in 5.

Dal 30 Aprile 2009 è nuovamente attivo il sito Enea per il recupero del 55% relativo alle spese per la riqualificazione energetica sostenute per lavori terminati nel 2009 ed iniziati nel 2008.

Finalmente pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il modulo e le istruzioni per la comunicazione circa i lavori relativi al risparmio energetico e alla relativa detrazione del 55%, così come previsto dal decreto qui di seguito:

 

L'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, dichiara: "la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi".

 

Novità nel godimento del 55% a partire dal 1 Gennaio 2009

Ecco il testo approvato con la fiducia alla Camera.
Per il 2008 non cambia niente, per le spese fatte nel 2009 la procedura sarà la seguente:
6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

21.04.2008 Nuova scadenza di comunicazione per il bonus del 55% sul risparmio energetico
E' stata modificata la scadenza per la comunicazione della fine lavori relativa agli interventi sul risparmio energetico utile per ottenere il bonus del 55%.            Per i lavori che termineranno nel triennio tra il 2008 e il 2010, la comunicazione dovrà essere fatta sul sito dell'Enea entro 90 gg. dalla fine lavori, e non più, come in precedenza previsto, il 28 febbraio dell'anno successivo. Finalmente sono state date indicazioni anche per le opere iniziate e non terminate nel 2007, per queste si farà un unico invio dopo la fine dei lavori. Come detto, l'unico modo per l'invio è telematico tramite il sito www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2008. Qui la bozza del decreto del ministero pubblicato sulla G.U.

Agevolazioni fiscali  Interventi di riqualificazione energetica   
In presenza di tutte le condizioni richieste dalle norme, il contribuente può fruire della detrazione del 55 per cento delle spese relative a interventi
di riqualificazione energetica iniziati nel 2007 e tuttora in corso
, anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l'iter procedurale
previsto dall'art. 4 del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007.  http://www.finanze.gov.it/export/download/altri2/Ris295E_2008.pdf

Non è attribuibile nessun bonus casa per gli ampliamenti previsti dal piano casa L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 4/E/2011 ha chiarito che non si applicano le detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del piano casa. In particolare “nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”. Se invece l’intervento avviene “senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione”.

L'articolo 1 della Legge Finanziaria del 2008, al comma 286 sancisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.  Il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e a caratteristiche strutturali dell'edificio finalizzate al risparmio idrico. Dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete elettrica.

Come indicato dalla legge finanziaria (sotto), gli interventi di sostituzione di finestre e di installazione di pannelli solari non richiedono più l’attestato di qualificazione energetica, infatti il nuovo decreto ha introdotto una scheda informativa semplificata tramite l'allegato F, nella quale si devono indicare:
I dati del soggetto che sostiene le spese;
I dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento;
I dati identificativi dell’impianto termico;
La tipologia di intervento eseguito;
I dati relativi agli infissi e/o ai pannelli solari;
Il costo dell’intervento;
L’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.                                                                                                                                                                   Per la sostituzione "completa" dei serramenti è opportuno leggere l'indicazione dell'Enea che risponde ai quesiti posti dai contribuenti:    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf   dove viene ribadito :                                                                                                                                           31. D - In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le  nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R - Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche
del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08;
questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla
trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti -
ossia profilati e vetri - rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o
allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e inviare all'ENEA tramite
l'apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende,
uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora
asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato
E). L'unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai
valori tabellati nell'allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di
trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

Modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 (art. 1 comma 20 e seguenti):      20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi
Coperture Pavimenti
A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2
 

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  

Sulla sostituzione dell'impianto di climatizzazione con pannelli solari termici, vedi la risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate in fondo alla pagina.

Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori (pavimenti esclusi)

Chiarimento n.55 dell'Enea sulla detrazione per stufe e caminetti

Per beneficiare dell'Iva agevolata al 10%, dal 1° gennaio non serve più indicare in fattura, a differenza del bonus Irpef, il costo della manodopera.
A partire dal 1° gennaio 2008, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` più richiesta per fruire dell`aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007). Così si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l`altro, riguardano: l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

Alle società di gestione la detrazione del 55% non spetta:  L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 340/E del 1° agosto ribadisce che le società di gestione immobiliare non possono usufruire della detrazione 55% per risparmio energetico. Secondo l'indicazione l'agevolazione spetterebbe solo agli utilizzatori degli immobili oggetto dell'intervento la possibilità alla detrazione. Il tutto confermato nella risposta ad un'istanza di interpello di una società che chiedeva della possibilità per i soci di usufruire dell'agevolazione per interventi effettuati sui fabbricati posseduti, ai sensi dell'art. 1, c. 344, legge 296/06. Come ribadito, la detrazione compete esclusivamente agli utilizzatori degli immobili: la detrazione potrà essere applicata dalla società solo per i fabbricati strumentali per destinazione, direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Di fatto le società immobiliari non possono godere delle detrazioni del 55% né tanto meno gli inquilini degli immobili soggetti a riqualificazione energetica, risulta questa una disposizione oltremodo restrittiva al contrario della detrazione del 36% per la ristrutturazione degli immobili.  Con la risoluzione 303/E/2008 è stato ribadito che il 55% spetta solo sui beni strumentali, infatti
le Entrate intervengono in maniera restrittiva sul bonus 55% usufruibile dalle imprese sui propri immobili: il beneficio sarebbe usufruibile "solo dagli utilizzatori degli immobili oggetto dell'intervento" e solo per fabbricati strumentali utilizzati nell'ambito della propria attività imprenditoriale; sono interessate anche le società immobiliari di costruzione o gestione. La ragione della normativa sul risparmio energetico è finalizzata a promuovere gli interventi e favorire gli utilizzatori dell’immobile, e non chi, invece, ne fa uso commerciale per la propria attività .

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Come per le modalità previste dalla legge. 449/97 relativa alle detrazioni per ristrutturazioni, anche la nuova detrazione riconosciuta dalla L. 296/2006 nell’art. 1, commi da 344 a 349, potrà essere attivata in occasione dell’effettuazione di interventi rivolti alla riqualificazione energetica degli edifici ed all’uso di fonti di energia rinnovabile.

Le modalità da seguire non differiscono rispetto a quelle previste per la ormai nota detrazione del 36% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto è sempre richiesto:

-         il beneficiario deve compilare una scheda allegata al decreto che è possibile anche compilare direttamente sul sito dell’Enea (www.acs.enea.it), disponibile a partire dal 30 aprile.

 unitamente ai previsti allegati (delibera assembleare, tabella millesimale utilizzata per la ripartizione, D.I.A.) oppure, alternativamente, dell’autocertificazione dell’amministratore;

-         il preventivo invio alla A.S.L. competente per territorio della comunicazione di inizio lavori con allegata la dichiarazione di responsabilità della Ditta appaltatrice;

-         separata indicazione in fattura del costo della manodopera;

-         pagamento tramite bonifico integrato dei codici fiscali dell’amministratore, del condominio e della Ditta beneficiaria (cd. Bonifico “ristrutturazioni” con doppia ricevuta che le banche inviano all’Anagrafe Tributaria);   Anche con bonifico online, leggi qui

-         attestazione di conclusione dei lavori rilasciata dalla Direzione Lavori, qualora l’importo degli stessi superi i cento milioni del vecchio conio.

 

La Finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico. Parliamo ora di quelle valide per gli edifici esistenti (per quelli di nuova costruzione le norme sono meno generose).  I commi che le riguardano vanno dal 344 al 347 dell’articolo unico..

 La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.

Va raggiunto un fabbisogno energetico inferiore al 20% di quello previsto dal Dlgs 192/2005, allegato C, comma 1, tabella 1 (una serie di formule tecniche, fuori dalla portata dei non esperti). In buona sostanza, va creato un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e vanno cambiati gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre vanno sostituite le caldaie centralizzate con quelle a condensazione( che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installato un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La detrazione fiscale, rateizzata in 3 anni, ed è pari al 55% della spesa (che comunque non può superare i 100mila euro).

La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dalla stessa Finanziaria (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). In tal caso il 55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 60mila euro di spesa.

Identici criteri anche per chi installa dei pannelli solari. Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali valgono agevolazioni del tutto diverse, stabilite da altre norme (raggruppate nel cosiddetto “conto energia”, con il quale si paga l’utente in misura proporzionale ad ogni chilowatt prodotto, anche se utilizzato per riscaldare la propria casa).

L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (sempre il 55% su 16.500 euro di tetto di spesa).

Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione energetica dell’edificio (i cui costi divengono però detraibili). Per le misure non direttamente connesse al settore industriale e commerciale dovrebbero valere gli stessi criteri previsti per il 36%sulle ristrutturazioni.

Vantaggi da pesare Il costo di un intervento di riqualificazione energetica di un immobile (55% di detrazione) può essere, grosso modo, il doppio di quello di un intervento tradizionale di rifacimento di un impianto di riscaldamento (che si avvantaggia del solo 36 per cento).

Fatti i debiti calcoli,sembrerebbe che per rendere indifferente la scelta tra le due detrazioni fiscali bisognerebbe che la riqualificazione energetica costasse "solo" il 42% in più, mentre è da ipotizzare una spesa di almeno il 100% in più.

Ma le cose non stanno così. Infatti, oltre alla maggiore detrazioni, vi sono altri vantaggi. Innanzitutto il tetto massimo di spesa su cui si esercita la detrazione (100 mila euro anziché 48 mila). Il secondo vantaggio è che lo sconto fiscale si incamera in tre rate annuali (anziché in dieci). Il terzo, molto più decisivo, è che si consegue per anni un risparmio energetico più radicale, cioè una bolletta meno salata del metano o del gasolio. Quindi i costi sopportati in più si ammortizzano in pochi anni.

 

Agli adempimenti sopra descritti si aggiunge la certificazione da parte del tecnico abilitato in merito alla rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti e l’ottenimento, da parte del Condominio, della certificazione energetica dell’edificio rilasciata dalla Regione ovvero dell’attestato di qualificazione energetica predisposta da un professionista abilitato nella quale vengono indicati i fabbisogni energetici primari, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico. (non più necessaria dal 2008 per gli infissi e pannelli solari)

 

L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;  - interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010.  Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.   (circolare 12/E del 19 febbraio 2008)

 

Gli interventi ammessi devono essere finalizzati ad un minor consumo di energia e vengono di seguito elencati distinti per tetto massimo di spesa agevolabile:

  1. interventi agevolabili fino ad un limite di 60.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

-         installazione di pannelli solari;

-         interventi riguardanti coperture, pavimenti e finestre infissi compresi;

Circolare del 31 Maggio 2007 n. 36 dell'Agenzia delle Entrate: Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344 345 346 e 347 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 ) I punti più importanti contenuti nella circolare: Estensione delle detrazioni fiscali alle chiusure oscuranti [scuri, persiane, tapparelle]

  1. interventi agevolabili fino ad un limite di 30.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

-         Sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione:

La sostituzione di vecchie caldaie con le nuove a condensazione che abbiano determinati rendimenti energetici (l’opera più probabile nei condomini, ma anche in villette uni o bifamiliari). Nei condomini per le parti comuni ciascuno dei proprietari può raggiungere il tetto di spesa, quindi non c’è il rischio di spender troppo anche se si interviene, in modo organico, su tutto l’impianto.  La semplice sostituzione della caldaia non basta. Innanzitutto perché le norme (prima tra tutte il Decreto dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007, ma non solo), richiedono altri requisiti. Poi perché per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato, tenendo conto delle sue caratteristiche attuali nonché di quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro.

Il decreto ministeriale pone diversi requisiti aggiuntivi. E cioè:

A) devono essere installati generatori a condensazione con una determinata «potenza termica utile nominale». Attenzione: non tutte le caldaie a condensazione raggiungono tale obiettivo;

B) devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Nel caso di impianti costruiti abbastanza recentemente, è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente.

C) L’impianto deve avere determinate caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di una caldaia a condensazione:

4) È esclusa la trasformazione, dell'impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.

La circolare n 36 del 31 maggio 2007 aggiunge che non è premiata dal 55% la prima installazione di un impianto termico dove non esisteva. Ma non bisogna dimenticare le prescrizioni dell’allegato l’allegato I al Codice dell’energia, valide per la sostituzione di qualsiasi generatore di calore, di qualunque tipo esso sia..

 

  1. interventi agevolabili fino ad un limite di 100.000,00 euro effettivamente spesi (IVA compresa):

-         interventi su edifici esistenti in grado di ridurre il fabbisogno primario al di sotto del 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C della tabella 1 annessa al D. Lgs. 192/2005.

Quale che sia la tipologia di intervento attuata, la detrazione, con le medesime modalità di calcolo valide per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (principio di cassa), è elevata al 55%.

 

Gli articoli della finanziaria in merito:

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di

edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di

almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,

n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino

a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

 

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici

esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),

finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a

carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a

condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

 

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la

produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture

sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per

cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre

quote annuali di pari importo.

 

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una

detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore

massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

 

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempre che siano rispettate le seguenti ulteriori

condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e

penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione

energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria

di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso

specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identicoedificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione

energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o

dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per

l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

 

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto

2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita'

immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese

sostenute dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l gennaio 2007.

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che

il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

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LA DETRAZIONE DEL 55% PER PANNELLI SOLARI TERMICI VALE SOLO PER L’ACQUA CALDA AD USO SANITARIO E NON ANCHE PER LA REALIZZAZIONE-SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 299/E del 14 luglio 2008:

Oggetto:

Istanza di Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Risparmio energetico art. 1, comma 346, legge n. 296 del 2006(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 346 della L. n. 296 del 2006, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante intende realizzare, su un edificio esistente destinato ad opificio, un impianto di SOLAR COOLING, cioe' un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari. Tale impianto puo' funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario.

L'istante segnala che per la realizzazione dell'impianto in questione occorrono i seguenti componenti/macchinari: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione.

Inoltre, nell'istanza si fa riferimento anche alle tubazioni di collegamento, ai collettori, all'isolamento, ai bollitori, agli organi di controllo e comando, alle centraline, etc. e ad ogni altro organo/accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante prospetta incertezze in merito alle spese effettivamente agevolabili, con particolare riferimento ai macchinari indicati nell'elenco di cui sopra, sostenendo che la detrazione dovrebbe spettare quanto meno per la caldaia ed i pannelli solari, ma che le procedure di riqualificazione energetica riguardano anche la climatizzazione invernale.

Nel caso in oggetto viene asserito che l'impianto, nel suo complesso, permette l'integrazione energetica invernale con fonte rinnovabile e riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con la possibilita' di ottenere una riduzione del fabbisogno estivo, anche se quest'ultimo non e' normato.

Alla luce di tali considerazioni l'istante ritiene di poter installare i pannelli solari, per realizzare l'impianto di cui sopra, portando in detrazione il 55 per cento delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal comma 346 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nonche' in base alle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008).

L'istante ritiene altresi' di poter installare tutti gli altri componenti elencati sopra (sempre per la realizzazione dello stesso impianto) portando in detrazione il 55 per cento delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 55 % delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Con l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la predetta agevolazione e' stata prorogata al 31 dicembre 2010 ed estesa alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286).

L'art. 1 comma 349, della legge 296 del 2006 ha disposto la regolamentazione di dettaglio della materia attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007, successivamente modificato in data 7 aprile 2008.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, l'agevolazione e' applicabile anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

La detraibilita' delle spese relative a quest'ultima tipologia di intervento e' peraltro subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008) che non e' ancora stato adottato. Considerata la genericita' della formulazione della norma, si ritiene che, in attesa delle disposizioni che definiscano la portata dell'agevolazione, non sia possibile in via interpretativa individuare quali impianti di climatizzazione possano rientrare nella previsione agevolativa.

In relazione al quesito posto occorre fare riferimento ai commi 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2007 concernenti, rispettivamente, l'installazione dei pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per quanto concerne i pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.

In tale ipotesi, rientrano tra le spese agevolabili, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto: la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento.

Per quanto riguarda invece gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Pertanto, a parere della scrivente, l'interpellante non potra' godere dell'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.

L'istante potra' eventualmente fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le caratteristiche individuate dal richiamato Decreto del 19 febbraio 2007.

La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

 

 

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