Circolare Entrate 31/05/2007 n. 36

Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

INDICE

PREMESSA

1. SOGGETTI ammessi alla detrazione

2. Edifici interessati

3. INTERVENTI AGEVOLATI

3. 1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

3. 2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

3. 3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346)

3. 4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346)

4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

5. Spese che danno diritto all'agevolazione

6. caratteristiche della detrazione

7. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi

8. Cumulabilità con altre agevolazioni

9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE

PREMESSA

La legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L'agevolazione é delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la legge finanziaria fa espressamente rinvio (il comma 348 richiama l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998, e successive modificazioni). Da questa, tuttavia si discosta per l'entità dell'importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali, specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.

Il quadro normativo di riferimento é completato dal decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007 (in seguito: decreto), emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, il quale disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione.

Tale decreto richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai fini dell'agevolazione. In particolare, per quanto attiene alla determinazione del risparmio energetico conseguito, alla certificazione energetica e al significato della terminologia, fa riferimento, come prescritto dalla legge finanziaria (comma 349), al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311- concernente "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"- e, per quanto attiene alla individuazione degli adempimenti necessari per fruire del beneficio, al decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, concernente norme di attuazione della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come si chiarirà nei successivi paragrafi, alcuni degli adempimenti previsti da quest'ultimo provvedimento (quali l'invio della comunicazione preventiva dell'inizio lavori al centro Operativo di Pescara) non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della specifica finalità cui l'agevolazione é diretta.

Per facilitare la lettura della circolare vengono riportati in allegato i testi dei commi da 344 a 349, articolo unico, della finanziaria 2007 nonché del D. M. 19 febbraio 2007.

1. SOGGETTI ammessi alla detrazione

La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, é rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:

a) le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Per effetto di tale disposizione, quindi, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti (comma 1, lett. a) e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (comma 1, lett. b).

I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

L'articolo 2 del decreto in relazione ai lavori eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, specifica che la detrazione compete all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società di leasing, precisando altresì che la detrazione é commisurata al costo sostenuto dalla società concedente. Non assumono pertanto rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

Sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998 e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. É stata, infatti, ravvisata nella convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioé nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

2. Edifici interessati

L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che é espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.

Una limitazione a tale ampia accezione é data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi); anche l'art. 2, comma 1, del decreto, nell'elencare i soggetti ammessi a fruire della detrazione, precisa che essi devono aver eseguito gli interventi su edifici "esistenti". Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;

2. nelle ristrutturazioni per le quali é previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio é compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

3. INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell'intervento.

Le norme introdotte dal predetto decreto legislativo in attuazione delle disposizioni comunitarie, essendo finalizzate a stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, costituiscono il parametro interpretativo attraverso il quale individuare il contenuto tecnico delle norme in esame. La medesima legge finanziaria (comma 349), per maggior chiarezza, esplicita tale criterio interpretativo di ordine sistematico disponendo che "Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

3. 1. Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

344. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 100. 000 euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all'allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, é definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Sulla base della definizioni contenute nell'allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo".

Il risparmio é misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio é classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui é situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le "parti o unità di edifici esistenti". La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.

L'indice di prestazione energetica richiesto può, però, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato.

Si pone, pertanto, per la detrazione prevista dal comma 344, che si connette ad una generica categoria di opere, la questione della eventuale concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati.

Potrebbe accadere, ad esempio che il risparmio energetico invernale previsto dal comma 344, per il quale é previsto un limite massimo di detrazione di 100.00 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d'imposta di 30. 000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60. 000 euro.

Nell'esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio" di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100. 000 euro.

Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell'intervento più generale.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344.

3. 2. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

345. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi... a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria) Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 60. 000 euro.

L'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull'involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riproducendo le colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007).

Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria. L'omissione é dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4. ) In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l'intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati.

Ciò premesso, si fa presente che gli interventi agevolabili ai sensi del comma 345 consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell'allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

Poiché il beneficio é teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non é sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma é necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L'art. 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l'asseverazione (di cui si tratterà al successivo paragrafo 4. ) deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata.

3. 3. Installazione di pannelli solari (di cui all'art. 1, comma 346)

346. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 60. 000 euro.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale l'agevolazione prevista dal comma 346 della legge finanziaria é rivolta all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dal successivo articolo 8 del decreto, concernente l'asseverazione dell'intervento, il quale, oltre a richiedere un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici) prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.

La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta al soddisfacimento di bisogni non solo domestici ma anche industriali nonché di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari. Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che la elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Tale interpretazione, che attribuisce alla elencazione indicata valore esemplificativo, risulta suffragata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui é richiesta la produzione di acqua calda.

L'ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell'articolo 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti.

Tale precisazione impone l'adozione di un criterio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti.

3. 4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346)

347. spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 30. 000 euro.

L'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale, in relazione a tali interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.

Elementi caratterizzanti dell'intervento risultano, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Ne consegue che non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto, ed usufruire della relativa detrazione, come già indicato al precedente paragrafo 3. 1.

Ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale, é compresa nell'intervento previsto dal comma 347, purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre é esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo Per la individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione occorre fare rinvio alle specifiche tecniche e alle prescrizioni indicate dall'articolo 9 del decreto, concernente la asseverazione degli interventi di climatizzazione invernale al quale si rinvia.

4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

 La procedura per fruire della detrazione del 55% é contenuta all'art.  4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D. M. n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica.

L'aspetto di maggior rilievo é rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L'effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest'ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l'agevolazione alla indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento. Si deve ritenere, infatti, che tale condizione, nonostante il decreto di attuazione non vi faccia espresso riferimento, operi anche in relazione agli interventi di risparmio energetico, essendo oggetto di una disposizione di rango primario.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto i contribuenti devono:

1. acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste;

2. trasmettere telematicamente (attraverso il sito www. acs. enea. it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2007) copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio.

Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed é prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto. Le documentazioni indicate ai precedenti punti ed espressamente previste dalla legge finanziaria (comma 349, lett. a) e b)) hanno finalità diverse in quanto l'asseverazione consente di dimostrare che l'intervento realizzato é conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto mentre l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, previsto dall'art. 6, comma 1-ter, del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006 é finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio;

3. trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne é conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

4. i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico;

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico é espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione dei tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d'impresa, infatti, vale il disposto secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;

5. conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA, nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario relativi alle spese per le quali si fa valere la detrazione. Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, la quale potrà dunque richiedere l'esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d'imposta.

La documentazione richiesta ai precedenti punti (asseverazione e attestato di certificazione/qualificazione energetica) deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali;

tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia gli articoli 7, 8 e 9 del decreto consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

La mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio.

Le spese per le quali é possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'agevolazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attraverso l'elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il contenuto stesso di alcuni interventi descritti dall'articolo 2.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda (indicati di commi 345, 346 e 347) sono indicate le seguenti spese detraibili:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

Ø       . fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

Ø       . fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

Ø       . demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

Ø       . miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

Ø       . miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

Ø       . fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

Ø       . smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344), in assenza di una elencazione da parte del decreto delle spese detraibili, che, peraltro, sarebbe stata scarsamente significativa, considerato che la definizione dell'intervento non indica quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti, le spese detraibili devono essere individuate sulla base di criteri analoghi a quelli dettati dall'articolo 3 in relazione agli altri interventi agevolati. In particolare devono ritenersi detraibili, oltre alle spese professionali, ad esempio quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.

Sotto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al periodo d'imposta 2007. In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto) sono detraibili le spese per le quali il pagamento é effettuato mediante bonifico bancario dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007 mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali i lavori ineriscono all'esercizio dell'attività commerciale (art. 2, comma 1, lett. b, sono detraibili le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

6. caratteristiche della detrazione

L' agevolazione prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

L'importo massimo di detrazione fruibile é stabilito dalla legge finanziaria, la quale, innovando rispetto alla disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d'imposta, indica il limite massimo del beneficio anziché il limite di spesa al quale commisurare la detrazione. Gli importi di 100. 000 euro, 60. 000 euro e 30. 000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione. Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti dalla presente circolare, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così ad esempio se siano stati istallati i pannelli solari, per i quali é previsto un importo massimo di detrazione di 60. 000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile é prevista nella misura di 30. 000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90. 000 euro.

Naturalmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge finanziaria intende fare riferimento.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100. 000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

7. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi

In relazione alla variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie. In base all'art.  1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57 del 1998, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

L'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, ha precisato che "..

Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

8. Cumulabilità con altre agevolazioni

L'art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non é cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre é compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia né dalla legge finanziaria né dalle relazioni di accompagnamento alla stesse si evince una volontà del legislatore tesa a disciplinare gli interventi in esame ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Deve ritenersi che l'operatività del richiamato articolo 10 del decreto sia limitata all'ambito della imposizione diretta, ed in particolare che sia riferita alla possibile applicazione concorrente di altre detrazioni d'imposta astrattamente applicabili per i medesimi interventi.

La agevolazione in esame, infatti, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997 (quando oggetto dell'intervento sia un immobile residenziale e siano effettuati interventi di recupero diversi dalla manutenzione su singole porzioni immobiliari). Ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto é concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la muratura dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, il decreto specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

La eventuale concessione di contributi o incentivi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, compatibile in linea generale con la presente agevolazione, comporta l'applicazione degli art.  17, comma 1, lett. n bis) del TUIR, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si é fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.

9 ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, anche per l'anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) della legge 488 del 1999.

Tale disposizione é stata, infatti, prorogata per l'anno in corso dall'art. 1, comma 387, lett. b), della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa in proposito che il richiamato comma della legge finanziaria, secondo quanto illustrato con chiarezza nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento, ha prorogato la norma di cui all'art. 7 della legge 488 nella sua formulazione preesistente,senza introdurre i limiti quantitativi e percentuali di 48. 000 mila euro o del 36% previsti per la detrazione d'imposta disciplinata dalla legge 449 del 1997 (ai quali da una prima lettura potrebbe sembrare che la legge finanziaria faccia rinvio anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta).

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ai sensi del successivo comma 387 della legge finanziaria, risulta invece subordinata, a partire dal 2007, alla condizione, già prevista per usufruire della detrazione d'imposta, che richiede che sia indicato in fattura il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori (vedi paragrafo 4).

Tale requisito di carattere formale si aggiunge alle modalità di fatturazione che devono essere adottate in base allo stesso articolo 7 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda brevemente, rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare n. 71 del 2000, che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura é posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

L'aliquota IVA del 10 per cento si applica, inoltre, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, alle prestazioni di servizi relative alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) ed e) della legge n. 457 del 1978 (recupero e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica) nonché, ai sensi del successivo n.  127-terdecies) alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli stessi.

Per queste tipologie di interventi di recupero l'aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero.

 

Dm_Econ_Fin_19_2_07
Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007 (di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
- il comma 344, in forza del quale é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 345, in forza del quale é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30. 000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
- il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 sono concesse con le modalità di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonché secondo le ulteriori condizioni previste nel medesimo comma 348;
- il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale é stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riporta erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle «coperture» e dei «pavimenti»;
Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonché di cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007 
Decreta:
 
In appendice i commi 344-349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto del presente decreto.
 
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 344
, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
3. Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto.
4. Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
5. Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
6. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.
7. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
Soggetti ammessi alla detrazione
1. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed é determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
 
Art. 3.
Spese per le quali spetta la detrazione
1. La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
 
Art. 4.
Adempimenti
1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.
1) copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all'art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, é prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui alla lettera a).
2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 11.
c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato.
Tale condizione é richiesta per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale é stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali é possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
 
Note:
Art.. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori é inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non é accompagnata da tale documentazione asseverata.

* Comma sostituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

 
Art. 5.
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica
1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici é prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica é prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.
3. Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si può applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.
 
Art. 6.
Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
1. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
 
Art. 7.
Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti
1. Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 3, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D al presente decreto.
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
 
Art. 8.
Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari
1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che é stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che l'installazione dell'impianto é stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
 
Art. 9.
Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
1. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn é il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di cui all'art. 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), reca le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che é stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che é stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. É escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
 
Art. 10.
Cumulabilità
1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5.
2. L'incentivo di cui al presente decreto é compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.
 
Art. 11.
Monitoraggio e comunicazione dei risultati
1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31 dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.
Roma, 19 febbraio 2007
 

Allegato A

 

Attestato di qualificazione energetica

(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)

Dati generali

(1) Ubicazione dell’edificio: ……………………….………………………..................................................................

(2) Anno di costruzione: ……………………………………………………...................................................................

(3) Proprietà dell’edificio: ………………….............................................……………………………….…..................

(4) Destinazione d’uso: ……………………………………………………................................................................….

(5) Tipologia edilizia: ………………………………………………….........…..........................................................….

Involucro edilizio

(6) Tipologia costruttiva: ………………………………………….......................................................................……

(7) Volume lordo riscaldato V[M3]: …………………………………………............................................................…

(8) Superficie disperdente S [M2]: ……………………………………………..........................................................…

(9) Rapporto S/V [M-1]: ……………………...…………………..........................................................................……

(10) Superficie utile [M2]: …………………………………………........................................................…..............…

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:.…………………………...............…

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: …………………………….....................................................

Impianto di riscaldamento

(13) Tipo di impianto: ………...............................................................................….............……………….……

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ……………………………........................................................…

(15) Tipo di distribuzione: ……………………………......................................................................................…

(16) Tipo di regolazione: ……………………………........................................................................................…

(17) Tipo di generatore: …………………………..........................................................................................……

(18) Combustibile utilizzato: ……………………………..................................................................................…

(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [KW]: …………….............................................…

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: ……………………………............…

Dati climatici

(21) Zona climatica: …………………………………………………………….........................................................………

(22) Gradi giorno: ………………………………………………………………............................................................……

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti

(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili:…............…..…………………………………….

 

Risultati della valutazione energetica

Dati generali

(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate: ….............……………..........................…………………….…......

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato: ….............…………..........................…..

(26) Parametri climatici utilizzati: ……………………………………………………....................................................

Dati di ingresso

(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione d’uso ………..............…….…….

Risultati

(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (kwh/anno): ……..........................…

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio (kWh/mq anno o kWh/mc anno):......................................................................................................

(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale

(kWh/mq anno o kWh/mc anno).......................................................................................................

Lista delle raccomandazioni

(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro

valutazione sintetica in termini di costi benefici:………………………………………………....…………………...…

Dati relativi al compilatore

(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale, residenza: ………………………………………...……………………………...........…………

Luogo e data         Timbro e firma del tecnico

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A

(1) Ubicazione dell’edificio — definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e Cap, oppure i dati catastali (codice comune, foglio, mappale subalterno).

(2) Dato da indicare ove disponibile

(3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)

(4) Destinazione d’uso: secondo articolo 3Dpr412/93.

(5) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera,villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ….); nel caso di appartamento in condominio:dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio e il numero di unità immobiliari presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio.

(6) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati eccetera).

(7) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

(8) Superficie disperdente:è la superficie, espressa in metri quadrati,che delimita verso l’esterno,ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.

(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.

(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso,indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.

(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori eccetera.

(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano eccetera.

(16) Indicare se la regolazione è effettuata con:valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante eccetera.

(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia.

 

 

Allegato B

 

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio

 

Si determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di insediamento dell’edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’Allegato C al decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 192: EPlim.

 

Per ogni elemento edilizio,facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell’edificio Ug.

 

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) +......./ S1+S2+S3……..

 

In relazione ai gradi giorno della

Località dove sorge l’edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 4 dell’allegato C al Dlgs n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell’edificio

.

Ug lim. = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2lim) +....../ S1+S2+S3.......

 

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall’involucro dell’edificio da quella massima ammissibile per quella località.

 

CCtrasm =Ug / Uglim

 

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CCtrasm=1

 

Per l’impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) del generatore di calore installato nell’edificio (h).

 

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile (hlim) con la seguente formula:

 

hlim=90+ 2 log. Pn

 

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di Pn maggiori di 400kWsi applica il limite massimo corrispondente a400 kW.

Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento del rendimento del generatore installato da quello di riferimento:

CCimp. =hlim /h

 

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende:

 

CCimp.= 1

 

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due coefficienti precedentemente calcolati:

 

CCglob. = CCtrasm. xCCimp.

 

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPic):

 

EPi c = CC glob x EPi lim

 

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti.

Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 «Prestazioni energetiche degli edifici» Certificazione Energetica - Esecuzione della certificazione energetica - Dati relativi all’edificio - Appendice "A".

 

 

 

Allegato C

 

Tabella 1.1 e 2.1 di cui all’allegato C n. 1) di cui al Decreto legislativo 19.08.2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311

 

1.1 Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

Tabella 1.1 Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile interna dell’edificio, espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000GG

oltre 3000 GG

<0,2

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

>0,9

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

 

 

Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro cubo di volume lordo dell’edificio espresso in kWh/m3 anno

 

Rapporto di forma

dell’edificio

S/V

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

fino a 600 GG

a 601 GG

a 900 GG

a 901 GG

a 1400 GG

a 1401 GG

a 2100 GG

a 2101 GG

a 3000GG

oltre 3000 GG

<0,2

2,5

2,5

4,5

4,5

7,5

7,5

12

12

16

16

>0,9

11

11

17

17

23

23

30

30

41

41

 

 

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno il volume V;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio abitabili o agibili, completamente delimitate da superfici fisiche.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per le località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001, i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.

 

 

Allegato D

 

Tabella dei valori limite di trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K)

 

 

Zona climatica

strutture opache verticali U (W/m2K)

Finestre comprensive di infissi

U (W/m2K)

A

0,72

5,0

B

0,54

3,6

C

0.46

3,0

D

0,40

2,8

E

0,37

2,5

F

0,35

2,2

 

 

 

Allegato E

 

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:

— Se persona fisica indicare: codice Fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, sesso

— Titolo a cui sono stati fatti i lavori:possessore,detentore,contitolare

— Se persona giuridica indicare:denominazione,partita Iva,sede sociale

— Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare: il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l’amministratore o un condomino

 

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:

Indicare l’ubicazione (denominazione Comune,sigla Prov, via con numero civico, interno, Cap o dati catastali: cod.comune catasto, foglio, mappale, subalterno)

 

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma 344 345 346 347

 

Pareti verticali

— Superficie m2.

— Trasmittanza precedente – attuale W/m2K

— verso esterno o parti non riscaldate Si No

 

 Pareti orizzontali o inclinate

— Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto)

— Superficie m2.

— Trasmittanza precedente – attuale W/m2K

— Verso esterno o parti non riscaldate Si No

 

Infissi

— Tipologia esistente (legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa emissione...)

— Sostituzione infisso Si No se «si» indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro

— Sostituzione vetro Si No se«si»indicare la nuova tipologia del vetro

— Superficie mq. totale vetro e telaio

— Trasmittanza attuale W/m2K

 

Solare Termico

— Superficie netta m2.

— Tipo installazione (tetto piano, falda….)

— Inclinazione %

— Orientamento N S E O NE NO SE SO

— Accumulo (litri) Accumulo sanitario (litri)

— Integrazione con riscaldamento Si No

— Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria Si No

— Fluido di scambio (acqua, glicole, altro)

 

Climatizzazione invernale

— Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale

— Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW

— Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW

— Integrazione con accumulo di calore Si No

— Tripodi accumulo calore:Solare termico, cogenerativo,pompa di calore

— Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore

— Tipologia di contabilizzazione del calore prevista.

 

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh)

 

5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (euro):.................

 

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (euro):..............

 

7. Costo delle spese professionali (euro):..................

 

Data e firma del richiedente

 

Data e firma del tecnico compilatore

 

l

 
 
 

 

 

Home page