Nullità o annullabilità di deliberazioni condominiali

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 15/06/2016 n° 1942 Deliberazione dichiarata "nulla" dall'autorità giudiziaria non può essere sanata con una successiva votazione dell'assemblea che vorrebbe ripristinare la precedente decisione assunta a maggioranza. La delibera nulla non può essere sanata in autotutela se non viene eliminato il vizio La delibera nella parte in cui approvava i lavori di realizzazione dell’ascensore è da considerare nulla, in quanto allo scopo si utilizzavano parti di proprietà singole; nelle altre parti, che prescindono dall’installazione dell’ascensore, trattandosi di opere di straordinaria amministrazione, la maggioranza raggiunta è invece idonea( ricorrendo quella della metà del valore ex art. 1136, II co., e IV co., nella vecchia formulazione – applicabile ratione temporis - che nella nuova formulazione, ossia avendo riguardo alla novella introdotta dall’art. 14 della legge n. 220 del 2012, entrata in vigore il 18-06-2013). Si tratta infatti di un caso, avuto riguardo alla parte della delibera relativa alla installazione dell’ascensore, in cui è considerata dalla giurisprudenza della S.C. nulla la delibera in quanto pregiudica diritti propri dei singoli; e trattandosi di nullità che può essere fatta valere da chiunque vi ha abbia interesse, ex art. 1421 c.c., non è preclusa la sua pronunzia dalla circostanza che i diretti interessati avessero prestato il consenso ad una permuta. Peraltro in mancanza di consenso espresso in forma scritta, anche in questo caso si dà una forma di nullità e quindi la volontà manifestata dai condomini interessati deve ritenersi tamquam non esset. La delibera di ratifica del 17-05-2013 va quindi annullata sotto il profilo evidenziato o meglio dichiarata la sua nullità.

Cass. civ. Sez. VI - 2, 14/01/2016, n. 539 Convocazione anche succinta:“Ai fini della validità della delibera adottata da un'assemblea condominiale, è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili.”  ..... (precedentemente la corte di appello) “l'assemblea condominiale ha esaminato esattamente quegli argomenti di cui la ricorrente lamenta di non essere stata informata specificando che essi erano stati oggetto di discussione sotto la voce "approvazione consuntivo 1/1/2007 al 31/12/2007 e dei quali i singoli condomini potevano avere consapevolezza, prendendo visione del rendiconto”.

Cass. civ. Sez. II, 18/04/2014, n. 9082 “il condomino assente all'assemblea per la quale abbia ricevuto regolare avviso di convocazione non è legittimato ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale assunta in quella sede deducendone l’annullabilità per difetto di convocazione di altri condomini.” 
 

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 7 marzo 2005, n. 4806: Nel caso di mancanza totale di comunicazione dell'avviso di assemblea a taluno dei condómini, per le deliberazioni assunte può essere chiesta l'annullabilità entro i 30 gg e non la nullità in ogni tempo.

 

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