Sentenza sul voto per delega all'amministratore stesso durante la sua nomina o revoca:
Cassazione Sez. III N°10566 del 19/7/02 Qualora all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale vi sia la conferma o meno dell’amministratore in carica, l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo, l’amministratore, non può votare in qualità di delegato di un condomino se nella delega il condomino stesso, non abbia espresso la sua volontà circa il voto da esprimere in assemblea e abbia quindi lasciato la massima facoltà di espressione di voto all’amministratore. In tali casi l’amministratore non potrà votare neanche con la delega, in quanto si trova in una situazione di conflitto di interessi; perché le decisioni da prendere, infatti, riguardano proprio il suo operato.
Revoca Amministratore e compenso per la normale durata
dell'incarico Giudice di pace di Avellino, 22 settembre 2005
L'amministratore anticipatamente revocato dall'assemblea non ha diritto al
pagamento dell'intero compenso stabilito per la normale durata dell'incarico, ma
alla minor somma liquidata in proporzione al tempo di effettiva esecuzione
del mandato.
Cass. 4706/01: I procedimenti per la nomina e la revoca di amministratore, essendo ricompresi tra quelli non contenziosi di volontaria giurisdizione, non sono sottoposti alla disciplina della soccombenza, per cui le spese legali fanno carico al procedente.
Ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario senza
il patrocinio di un avvocato
Trib. civ. Ariano Irpino decr., 13 dicembre 2006 Nel caso in
cui l'assemblea non possa procedere alla sostituzione dell'amministratore
dimissionario per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, i condomini
sono personalmente legittimati a ricorrere al giudice camerale perché nomini un
amministratore giudiziario ex art. 1129 c.c. anche senza il patrocinio di un
avvocato in quanto il procedimento camerale rientra nell'ambito della volontaria
giurisdizione.
Nomina
giudiziale dell’amministratore e ripartizione delle spese legali.
Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale
dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del
Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali
cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo
condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli
interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale
importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale
il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella
misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici
ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)-
Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile
Ammissibilità del ricorso per Cassazione verso il provvedimento giudiziale di
revoca dell’amministratore 23.12.06
La Corte di
Cassazione con sentenza del 10 gennaio u.s. n. 184, ricordando i casi nei quali
l’amministratore di condominio può essere revocato in forza di provvedimento
giudiziale, ha stabilito che il provvedimento di cui all’art. 1129 c.c. rientra
nei provvedimenti di volontaria giurisdizione per i quali è ammesso non solo
reclamo alla Corte di Appello competente, ma anche ricorso per Cassazione.
Trattasi di quaestio fortemente discussa: ad un orientamento positivo (sent. n.
883 del 1999) è seguita più di una pronuncia che ha negato la possibilità di
ricorrere per Cassazione.
Con la sentenza in esame, la Cassazione è tornata sui suoi passi ammettendo,
dunque, la possibilità dell’amministratore revocato di rivolgersi ai giudici di
legittimità.
|
Sommario: Questo mandato
e’ certo un contratto sinallagmatico, a prestazioni corrispettive. da
cui derivano diritti ed obblighi reciproci a carico di ciascuna parte.
La natura fiduciaria del rapporto fra Amministratore e condominio fa
si’, pero’, che la revoca possa avvenire in qualsiasi tempo e non
richiede la sussistenza di una giusta causa; la revoca e’ cioe’
possibile senza necessita’ di far constatare la serieta’ dei motivi
della deliberazione assembleare e, di conseguenza, l’Amministratore
non puo’ dolersi di un tale atto. Tuttavia, la sussistenza di una
giusta causa appare rilevante ai fini della successiva regolamentazione
dei rapporti tra le parti, e all'uopo soccorrono le norme dettate per la
figura generale del mandato, applicabile nella specie in forza appunto
di quell'inquadramento della figura dell’Amministratore in quella del
mandatario: l'Art. 1725 C.C. regola l'ipotesi della revoca del mandato
oneroso disponendo che "la revoca del mandato oneroso, conferito
per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il
mandante a risarcire i danni, se e’ fatta prima della scadenza del
termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta
causa". |
Miniguida al condominio per il Sole 24 ore: l’amministratore e le sue responsabilità
Amministratore: nomina
L’amministratore rimane in carica un anno. La maggioranza per la nomina, la riconferma o la revoca (che può avvenire in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, e senza motivazioni) è quella dei presenti in assemblea che possiedano almeno metà dei millesimi. Però se l’amministratore non viene sostituito dopo l’anno continua ad esercitare nella pienezza delle sue funzioni, fino a quando verrà scelto un successore. Cosa che capita più spesso di quanto si creda, anche perché non è facile, in certi condomini, raggiungere le maggioranze per la revoca o la nuova nomina.
L’amministratore non riconfermato che non pretende dai condomini una decisione definitiva sul suo incarico, oppure la nomina di un sostituto, non è però una persona seria. Nel periodo di proroga, anzi, sarebbe bene che si limitasse a trattare questioni di ordinaria amministrazione, salve urgenze particolari.
Amministratore: revoca
Un caso particolare di revoca è quella per “giusta causa”, da parte dell’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino. Può accadere se l’amministratore:
a) essendo stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche se esula dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione all’assemblea dei condomini;
b) se non ha reso conto della sua gestione per due anni;
c) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
Con "fondati sospetti di gravi irregolarità " si intende, in genere, forti indizi che l'amministratore stia agendo per il soddisfacimento di interessi propri. L’interpretazione di quando ciò accada resta, comunque, rimessa alle valutazioni del giudice. La revoca con giusta causa esclude la richiesta di risarcibilità di eventuali danni da parte del professionista e apre spesso la strada al condominio per chiedere a sua volta eventuali danni.
Amministratore: responsabilità
I compiti dell’amministratore si vanno moltiplicando nel tempo. Vi sono quelli derivanti dal codice civile. Primi tra tutti l’esecuzione delle delibere, la cura dell’osservanza del regolamento di condominio e la tutela delle parti comuni. Egli deve in particolare provvedere immediatamente nell’imminenza di pericoli di crolli, anche se l’assemblea per questioni di risparmio abbia rinviato i lavori necessari. Vi è poi la riscossione delle spese, la rappresentanza in giudizio del condominio e la firma dei contratti condominiali.
Le norme sul lavoro rendono poi più chiare le sue responsabilità in merito al versamento dei contributi dei dipendenti dl condominio (per esempio il portiere) e la tutela della loro sicurezza (legge n. 626 del 1994, contratto di lavoro).
Le leggi sul risparmio energetico e sicurezza degli impianti aggiungono ulteriori compiti e responsabilità, compresa quella di minacciare le proprie dimissioni (e anche metterle in pratica) se gli impianti stessi non sono a norma.
La finanziaria 1998 ha poi imposto che il condominio e, per lui, l’amministratore o altri professionisti, si occupino delle ritenute alla fonte su dipendenti e professionisti incaricati. E’ invece sempre l’amministratore la a dover comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori (escluse le spese inferiori a 258,23 euro affrontate con un singolo fornitore).
Sentenze
Molto articolata, la casistica venutasi a formare sulle gravi irregolarità che possono portare alla revoca dell'amministratore Per il Tribunale di Napoli (sentenza del 18/11/1994) l'irregolarità dev'essere tale da tradursi in un danno immediato (o quanto meno in un pericolo di danno) per il condominio, e comunque la revoca dell'amministratore ad opera dell'autorità giudiziaria ha funzione sussidiaria rispetto alla competenza dell'assemblea ad esaminare la questione, nel senso che può intervenire solo se l'assemblea trascuri di occuparsene; essa, poi, deve fondarsi su elementi precisi e concordanti, che facciano prevedere un imminente pregiudizio per il condominio. Il Tribunale di Milano (sentenza del 29/9/1993) ha ravvisato gli estremi della grave irregolarità, e quindi della revocabilità, nel comportamento dell'amministratore che faceva affluire i versamenti delle quote condominiali e i fondi di riserva sul proprio conto corrente personale anziché su un conto separato del condominio. Sempre a proposito di denaro, il Tribunale di Bolzano (sentenza del 9/8/1993) ha ritenuto estensibile alla multiproprietà la normativa sul condominio, ravvisando gli estremi della grave irregolarità nel comportamento dell'amministratore che aveva depositato sul proprio conto personale le somme versate a titolo di deposito cauzionale dai multiproprietari, creando confusione contabile, dal momento che aveva disposto di esse come se ne fosse proprietario, senza rendere il conto agli aventi diritto. La circostanza, invece, che l'amministratore si sia limitato a dare esecuzione a delibere assembleari nulle o annullabili non è stata ritenuta dal Tribunale di Firenze (sentenza del 22/4/1991) tale da legittimarne la revoca, perché in tale ipotesi il condomino che si ritenga leso trova agevole e corretto rimedio nell'impugnazione della delibera. Le "gravi irregolarità" di cui all'art. 1129 c.c. sono state ravvisate dalla Corte d'Appello di Genova (sentenza del 6/11/1990) non solo nelle anomalie contabili, ma in tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione anomala e che si caratterizzino per la loro gravità; come pure nel tentativo d'influenzare l'assemblea dei condomini per l'assunzione di particolari deliberazioni, gradite ad alcuni condomini e sgradite ad altri, nonché nella trasmissione ai condomini di un verbale d'assemblea nel quale si attaccava duramente il condomino dissenziente con espressioni grossolane e poco riguardose, e con ripetuti "avvertimenti" circa ricorsi al giudice penale. La stessa Corte d'Appello, con una successiva decisione (5/4/1991), ha stabilito che in mancanza di prova sulle reali intenzioni, da parte dell'amministratore, di ostacolare l'informazione di tutti i condomini sulla convocazione dell'assemblea, non si realizza l'ipotesi di grave irregolarità a lui ascrivibile al fine della sua revoca da parte dell'autorità giudiziaria.
Se la richiesta dei condomini viene accettata, la revoca ha effetto da quando scade il termine utile per proporre reclamo davanti alla Corte d'Appello avverso il decreto del Tribunale. Il decreto col quale la Corte d'Appello decide sul reclamo avverso il decreto de Tribunale che ha revocato l'amministratore non è impugnabile in Cassazione, secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte (sentenza n. 6249 del 15/5/2000), trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione non suscettibile di passare in cosa giudicata, con gli interessati che possono nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento, difforme dal precedente.
Volendo trarre una conclusione, prima di rivolgersi al Tribunale è opportuno esperire, in sede condominiale (in pratica nell'ambito dell'assemblea) tutti i possibili tentativi volti alla sostituzione dell'amministratore il cui comportamento lasci a desiderare; ciò allo scopo di evitare sia le spese legali che la possibilità di un rigetto dell'istanza di revoca.