Limitazioni alla rappresentanza in giudizio dell'amministratore
Legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause
concernenti le parti comuni Cass. civ., sez. II, 13 dicembre
2006, n. 26681
La legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti
comuni sussiste anche nei confronti della domanda, proposta in via
riconvenzionale, con cui un condomino chiede di essere dichiarato proprietario
esclusivo di un bene che, in base all'art. 1117 c.c., dovrebbe considerarsi di
proprietà comune.
La legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in
caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà
Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862 In caso di pretese
concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, la
legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore può trovare fondamento
soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo
amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime
positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo
dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di
regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 c.p.c.,
presupponente peraltro quella sostanziale. Pertanto, in assenza del potere
rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata,
la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della
legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo
sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di
legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti
compiuti e della sentenza.
Amministratore: il potere di agire in giudizio contro condomini e contro
terzi non è il medesimo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.07.2006 n° 15684
La specialità della disposizione di cui all'art. 1131 c.c., rispetto a quella,
generale, di cui all'art. 106 cod. civ., e la mancanza in quest'ultima di
un'analoga previsione, comportano, in base alla nota regola di ermeneutica
legale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, tenuto conto, peraltro, che
l'eccezionalità della prima disposizione, derivante da una precisa scelta
legislativa correlata alla peculiari caratteristiche di quella particolare
figura di comunione costituita dal condominio negli edifici, non ne consente
l'applicazione analogica, inducono dunque a ritenere la necessità di un
apposito conferimento. Con un atto ad hoc ex art. 1106 c.c., comma 2 cit.,
adottato ai sensi del precedente art. 1105 c.c., dalla maggioranza dei comunismo
in difetto, dall'autorità giudiziaria, dell'espresso potere di rappresentanza in
giudizio della comunione.
L'amministratore giudiziario di cui all'art. 1105 c.c. non può agire in giudizio
in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non
gli sia stato attribuito nella delega di cui al comma 1 dell'art. 1106 c.c
Per agire in giudizio l'amministratore deve essere autorizzato
dall'assemblea condominiale
Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8520
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del
condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di
amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti
dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i
singoli condomini o terzi.
Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera
dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e
che gli è stato conferito, mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in
caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che
rilasci il mandato al difensore, nella qualità di legale rappresentante
dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.