Limitazioni alla rappresentanza in giudizio dell'amministratore

Legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti comuni  Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2006, n. 26681
La legittimazione passiva dell'amministratore sulle cause concernenti le parti comuni sussiste anche nei confronti della domanda, proposta in via riconvenzionale, con cui un condomino chiede di essere dichiarato proprietario esclusivo di un bene che, in base all'art. 1117 c.c., dovrebbe considerarsi di proprietà comune.

La legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore in caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà
Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862 In caso di pretese concernenti l'affermazione di diritti di proprietà, anche comune, la legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito da ciascuno dei condomini al medesimo amministratore e non già - ad eccezione della equivalente ipotesi di unanime positiva deliberazione di tutti i condomini - nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, che vale ad attribuire, nei limiti di legge e di regolamento, la mera legittimazione processuale ex articolo 77 c.p.c., presupponente peraltro quella sostanziale. Pertanto, in assenza del potere rappresentativo in capo all'amministratore in relazione all'azione esercitata, la mancata costituzione del rapporto processuale per difetto della legittimazione processuale inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante - vizio rilevabile anche d'ufficio, pure in sede di legittimità - comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza.

Amministratore: il potere di agire in giudizio contro condomini e contro terzi non è il medesimo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.07.2006 n° 15684
La specialità della disposizione di cui all'art. 1131 c.c., rispetto a quella, generale, di cui all'art. 106 cod. civ., e la mancanza in quest'ultima di un'analoga previsione, comportano, in base alla nota regola di ermeneutica legale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, tenuto conto, peraltro, che l'eccezionalità della prima disposizione, derivante da una precisa scelta legislativa correlata alla peculiari caratteristiche di quella particolare figura di comunione costituita dal condominio negli edifici, non ne consente l'applicazione analogica, inducono dunque a ritenere la necessità di un apposito conferimento. Con un atto ad hoc ex art. 1106 c.c., comma 2 cit., adottato ai sensi del precedente art. 1105 c.c., dalla maggioranza dei comunismo in difetto, dall'autorità giudiziaria, dell'espresso potere di rappresentanza in giudizio della comunione.

L'amministratore giudiziario di cui all'art. 1105 c.c. non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al comma 1 dell'art. 1106 c.c

Per agire in giudizio l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea condominiale
Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2003, n. 8520
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 c.c., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi.
Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito, mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore, nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.

 

 

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