Ripartizione consumo acqua
Non è possibile sottrarsi al pagamento del consumo di acqua potabile erogata
dall'impianto condominiale, adducendo una diversa pattuizione nella ripartizione
della suddetta spesa, qualora questa contrasti con il criterio indicato dal
regolamento condominiale.
Giudice di pace Genova, 09/05/2005
In tema di ripartizione di spese condominiali relative all'erogazione di acqua,
l'amministratore che abbia stipulato con l'ente erogatore un contratto avente ad
oggetto il consumo complessivo del fabbricato onde beneficiare dell'applicazione
di una tariffa agevolata, può poi, del tutto legittimamente, calcolare la
ripartizione interna delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed
effettivi consumi di ciascuno dei condomini, a prescindere dalla circostanza che
questi, singolarmente considerati nel loro consumo, non avrebbero consentito
l'applicazione della suddetta tariffa agevolata.
Cass. civ., Sez. II, 13/03/2003, n.3712
Qualora, nel mettere in pratica la regola dettata dal comma 2 dell'art. 1123
c.c. in materia di ripartizione delle spese condominiali, si incorra in
conseguenze applicative che rivelino disarmonie non ascrivibili a violazioni del
sistema legislativo, la relativa delibera potrà essere impugnata nei limiti di
cui all'art. 1137 c.c., con conseguente possibilità di suo annullamento.
(Fattispecie in tema di suddivisione delle spese relative al consumo di acqua
calda).
App. Bologna, 17/06/1993
L'inesatto ovvero arbitrario criterio di ripartizione delle maggiori spese per
il consumo dell'acqua, riguardando esclusivamente il merito di una delibera
assembleare, costituisce motivo di annullabilità, e non di nullità della stessa.
Trib. Roma, 25/03/1993
In caso di regolamento condominiale che preveda il riparto delle spese per il
consumo dell'acqua potabile, è lecita la delibera assembleare che preveda a
carico del proprietario - con moglie e due figli - di un appartamento e di una
mansarda la quota di partecipazione a tali spese in ragione di otto unità.
Trib. Milano, 09/11/1992